riscossione coattiva

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RISCOSSIONE COATTIVA – Equiparazione tra ingiunzione e cartella esattoriale

L’equivalenza funzionale tra l’ingiunzione e la cartella esattoriale è confermata da consolidata giurisprudenza (Cass., SS. UU., n. 10958/ 2005, secondo cui l’ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l’esecuzione forzata) e dall’art. 15, comma 8-quindecies del D.L. 278/2009 (conv. in legge 102/2009) in materia di riscossione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni del Codice della Strada. Ad avviso del Collegio, dunque, le previsioni normative in materia di attuazione delle procedure cautelari ed esecutive, di cui al d.P.R. n. 602/1973, devono essere rispettate anche a seguito della notifica dell’ingiunzione fiscale.

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RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 13144 del 16/5/2019 – Ingiunzione di pagamento – Impugnabile solo per vizi propri

” L’ingiunzione fiscale oggetto della presente controversia, è stata emessa a seguito di avviso d’accertamento non impugnato, pertanto, equivale alla «cartella dopo avviso» e si esaurisce nell’intimazione a xxxx di pagare la somma dovuta in base all’avviso stesso non integrando un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio ( cfr Cass. 19204/06).

L’ingiunzione di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento non impugnato avendo la funzione di un precetto non può essere impugnata per motivi che attengono alla pretesa fiscale contenuta nel prodromico avviso di accertamento ormai consolidatosi. Le doglianze del xxxx afferiscono al merito della pretesa fiscale, con riferimento all’individuazione della soggetto passivo e avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando l’avviso di accertamento.”

CONFORMI:

RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 6000 del 12/3/2018 – Ingiunzione – Discende da atto definitivo

la giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di chiarire che l’impugnazione di un’ingiunzione fiscale — ove seguita ad accertamento non impugnato — non integra lite pendente sul fondamento della pretesa impositiva, implicando detta ingiunzione atto meramente liquidatorio di una pretesa fiscale ormai definitiva (cfr. Cass. sez. 5, 4 dicembre 2013, n. 27163; Cass. sez. 5, 6 settembre 2006, n. 19204; Cass. sez. 5, 20 marzo 2006, n. 6205).

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RISCOSSIONE COATTIVA – Cassazione – Ordinanza 1100 del 18/1/2018 – Prescrizione – Quinquennale

..secondo l’insegnamento di questa Corte “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’alt. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16).

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RISCOSSIONE COATTIVA – Prescrizione – E’ quinquennale – Cassazione – Sentenza 28576 del 29/11/2017

“Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.