ruralità

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Non è sufficiente l’autocertificazione per attestare la ruralità ai fini IMU

Ha precisato la Suprema Corte che non può ritenersi sufficiente a determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 la mera autocertificazione – secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 2-bis del decreto-legge. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. l06 del 2011 e delle norme di seguito succedetesi – se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, gravando l’onere d’impugnazione del differente classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità.

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IMU – Per contestare la ruralità dell’immobile il Comune deve impugnare l’attribuzione catastale

Ai fini impositivi il Comune deve, dunque, attenersi a quanto autodichiarato dal contribuente. Diversamente, il Comune, qualora volesse assoggettare ad ICI (oggi IMU) un immobile classificato catastalmente come “rurale”, per far valere la propria pretesa, deve necessariamente impugnare l’attribuzione catastale vigente che tale assoggettamento esclude e dimostrare l’assenza dei requisiti di ruralità, assolvendo all’onere della prova, ex art. 2697 c.c., tramite idonea documentazione che provi la mancanza dei requisiti.

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