sanzioni

ICI – Omessa dichiarazione – Sanzioni – Cumulo materiale e non giuridico – Cassazione – Ordinanza 18447 del 30/6/2021

Al riguardo si osserva che, secondo la più recente giurisprudenza, l’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 492 del 1997 consente l’applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di continuazione dell’illecito, ovverosia, quando con più azioni si commettono più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo. In questo caso,. le condotte illecite si concentrano in un unico periodo d’imposta.

ACCERTAMENTO – Omesso versamento – Sanzione – Continuazione – Non si applica – CTR BASILICATA – Sentenza 124 del 12/11/2020

Massima:
Le violazioni tributarie inerenti il mancato o tardivo versamento dell’imposta derivante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472/97, perché questo concerne violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione è una violazione riguardante l’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – TRIBUTI IN GENERE – Sanzioni – Cumulo e Recidiva – Distinzione – Cassazione – Sentenza 11833 del 18/6/2020

Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 7, comma 3, e art. 12, comma 5, è necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Sanzioni – Cumulo giuridico e recidiva – Compatibilità – Cassazione – Sentenza 13742 del 22/5/2019

“…Il compimento di un’altra violazione incarnante il superamento di quel momento di valore rappresentato dall’accertamento giudiziale della violazione (o dalla definitività della stessa per mancata impugnazione) potrà coniugarsi col disvalore proprio della perpetrazione di una ripetuta condotta di violazioni della stessa indole.

Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dall’art. 7 comma 3 e dall’art. 12 comma 5 del d.lgs 472/92 è necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.”