Alla notifica degli atti tributari tramite messo si applica la scissione soggettiva dei termini
Cassazione Sezioni Unite Sentenza 40543 del 17 /12 /2021
La scissione soggettiva, infatti, come già detto, non opera se la notificazione non si perfeziona e decadono anche gli effetti provvisori prodotti, mentre, se la notifica si perfeziona gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato l’atto all’Ufficiale Giudiziario (ovvero all’ufficio postale).
SULL’ARGOMENTO:
- ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifica – Scissione dei termini – Prescrizione e decadenza – CTR Campania Salerno – Sentenze 1334 del 10/5/2021 e 4524 del 28/5/2021 – (idrico.it)
- ICI – Decadenza – Notifica – Scissione termini – Cassazione 17716/2017 (idrico.it)
- ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Notifica – Termini – Scissione – Effetti – CTR MOLISE – Sentenza 352 del 24/11/2020 (idrico.it)
- Per evitare la DECADENZA è sufficiente la consegna tempestiva all’ufficio postale dell’atto tributario (idrico.it)
- Tributi – Notifica a mezzo posta – Scissione dei termini – Cassazione 29077/20 (idrico.it)