servitù uso pubblico

SERVITU’ DI PUBBLICO PASSAGGIO E PRESUNZIONE “IURIS TANTUM” DI DEMANIALITA’

La presunzione contenuta nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, all’art. 22, comma 3, all. F, sulle opere pubbliche, secondo la quale fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico, ossia le aree che, per l’Immediata accessibilità a dette strade, debbano considerarsi parte integrante – come pertinenze – del complesso viario o del Comune – disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dalla norma (L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 7, lett. b)) che, in tema di classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico, include tra le strade comunali quelle ubicate “all’interno degli abitati” – pone una presunzione “iuris tantum” di demanialità, che ammette la prova, contraria (incombente sul destinatario della pretesa dell’ente territoriale di recupero dell’indennità di occupazione), la quale, tuttavia, è circoscritta all’esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune, ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell’area in contestazione (circostanze non emerse nel caso di specie ed anzi rimaste escluse per effetto della motivazione addotta dalla Corte di appello a sostegno dell’impugnata sentenza).

RINGRAZIAMO L’AVV. SAMANTHA ZEBRI PER LA PREZIOSA SEGNALAZIONE

Modalità di prova della costituzione della servitù di uso pubblico della strada e “dicatio ad patriam”

Consiglio di Stato Sentenza 6846 del 12/10/2021

Si tratta di un assunto motivazionale inadeguato a sorreggere la decisione, in quanto la costituzione su una strada privata di una servitù di uso pubblico può avvenire o a mezzo della c.d. dicatio ad patriam, integrata dal comportamento del proprietario di un bene che metta spontaneamente ed in modo univoco lo stesso a disposizione di una collettività  indeterminata di cittadini, producendo l’effetto istantaneo della costituzione di servitù di uso pubblico, ovvero attraverso l’uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo di maturazione dell’usucapione ventennale.

A fronte, dunque, del sedime stradale privato, la prova dell’esistenza di una servitù di uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma presuppone un atto pubblico o privato, provvedimento amministrativo, accordo tra amministrazione e privato, testamento) o l’intervento dell’usucapione ventennale a condizione (in questo caso) della idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere pubblico (in termini Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019, n. 1369; IV, 10 ottobre 2018, n. 5820).