suolo pubblico

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Non basta il criterio cronologico nel caso di più istanze per lo stesso suolo pubblico

Trattandosi del concorso di più domande concernenti – in parte – la medesima porzione di suolo pubblico, era infatti indispensabile, prima di operare le opportune valutazioni e di decidere sulle due istanze, acquisire il punto di vista dei concorrenti circa le condizioni di priorità di cui all’art. 7 comma 3 del regolamento comunale, onde verificare, alla luce delle rispettive prospettazioni e del doveroso (in quanto imposto anche dalla D.G.C. n. 31/22) contemperamento dei contrapposti interessi, quale delle due rispondesse maggiormente all’interesse pubblico, o imponesse il minor sacrificio alla collettività: si tratta di condizioni che, in quanto inerenti ogni tipo di concessione amministrativa (argomenta ex art. 37 cod. nav.), prevalgono sulla mera priorità temporale, e non sono certo subordinate ad essa, come illegittimamente ritenuto dal Comune.

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CANONE UNICO – Suolo pubblico – Servitù di uso pubblico per “dicatio ad patriam” – Cassazione – Ordinanza 26226 del 28/9/2021

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1, 11 marzo 2016, n. 4851), la cosiddetta dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento Venga tenuto, dalla sua spontaneità’ e dallo spirito che lo anima.

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