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TARI – Legittimo l’accertamento non preceduto da contraddittorio

… Nel caso di specie, la TARI è un tributo non armonizzato e non sussiste obbligo di contraddittorio preventivo neppure in relazione a norme nazionali. Riguardo all’avviso bonario, si rileva che le norme sulla TARI (l. 147/2013 e Regolamento del Comune di ___) non prevedono alcun obbligo di invio di avviso bonario. Il suddetto Regolamento prevede che il Comune provveda a compilare un prospetto di liquidazione (art. 15) e che, in caso di mancato versamento del tributo, venga inviato al contribuente un sollecito di pagamento, seguito (in mancanza di adempimento) da un formale atto di accertamento (art. 18). Pertanto, il procedimento adottato dal Comune di ___ è del tutto conforme alla normativa di riferimento e, di conseguenza, è legittimo e fondato.

Il distacco delle utenze e la fine della locazione dell’autorimessa non sono sufficienti per non pagare la TARI

dall’allegazione e dalla prova dei fatti che rendono l’immobile (autorimessa) insuscettibile di produrre rifiuti e tali non sono né la risoluzione del rapporto di locazione né il distacco delle utenze, che rientrano nelle scelte soggettive del proprietario e sono circostanze transitorie – ha correttamente considerato che l’impossibilità per il locale (nella specie, una autorimessa) di produrre rifiuti per sua natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione

Magazzini, collegati alle attività produttive per stoccaggio materie prime e prodotti finiti, esenti da TARI

  • TAR CAGLIARI SENTENZA 893 DEL 31 12 2021
  • va mantenuta la differenziazione fra rifiuti industriali e urbani nell’ambito della gestione dell’attività produttiva-industriale, non essendo ammissibile una impostazione “soggettivistica” di “attrazione” di tutti i rifiuti ad una unica Categoria, quella industriale;

  • anche le aree/superfici destinate a “magazzini, collegati alle attività produttive” (per stoccaggio materie prime e prodotti finiti) , debbono essere incluse nei rifiuti “industriali”;

  • spetta l’ esenzione integrale del tributo (quota fissa e variabile) per spazi ove si svolgono propriamente attività industriali e superfici strettamente connesse alla produzione;

Il Comune è privo del potere impositivo ai fini TARI per le aree dove è stata istituita l’Autorità Portuale

L’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale, da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale, rientra nella competenza di quest’ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Pertanto, nelle zone portuali in cui sia stata istituita l’Autorità Portuale, i Comuni sono privi di ogni potere impositivo. Per converso, nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerge la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana.

SULL’ARGOMENTO:

 

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E’ dovuta la TARI per gli edifici della Santa Sede non adibiti al culto

Nella specie, il giudice di appello si è uniformato al principio enunciato, avendo ritenuto, con motivazione coerente e convincente, l’inapplicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 16del Trattato Lateranense sul presupposto che la tassa sui rifiuti non potesse considerarsi un tributo gravante sugli immobili.

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