La sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto all’esenzione dalla TARSU dell’area coperta destinata ad “autorimessa pubblica”, in forza della sola allegazione di parte circa la equiparabilità di detta destinazione a quella dei “box -locali di sgombero”, superando attraverso l’art. 7, co. 5, d.lgs. n. 546 del 1992, l’esercizio legittimo, da parte del Comune, della discrezionalità riservata dalla legge all’ente impositore, nella fissazione delle tariffe, e comunque nel proporre per gli immobili di cui sopra un sostanzialmente identico trattamento tariffario, si è posta dunque in contrasto con i principi di diritto affermati in materia da questa Corte (Cass. n. 17622/2016, 17623/2016 e 1711/2017) e, quindi, va cassata.
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