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TARI – Mancata erogazione servizio – Rimborso dovuto – CTP Roma – Sentenza 1672 del 10/2/2020

“Alla luce dei suddetti principi di diritto, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge per far sorgere il diritto al rimborso, volto a indennizzare il contribuente dei danni derivanti dalla mancata erogazione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta (cd. PAP), mai effettivamente erogato. L’odierna ricorrente, infatti, si è vista costretta a provvedere autonomamente a raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti, ossia i cassonetti su strada, distanti ben oltre quattro chilometri dal luogo di esercizio dell’attività di ristorazione da essa svolta. Ne deriva che, nel caso di specie, trova piena applicazione l’art. 1, comma 657, della Legge n. 147/2013, che prevede una riduzione del 60% dell’imposta dovuta, atteso che l’immobile della società ricorrente insiste in una zona in cui non è effettuata la raccolta e che il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita dista oltre quattro chilometri dal luogo in cui essa svolge la propria attività. “

TARI/TARSU – Termine dell’occupazione – Denuncia cessazione – Obbligatorietà – CTR Lazio – Sentenza 4342 del 16/7/2019

“Circa la necessità di una prova rigorosa, non meramente presuntiva o indiziaria, in ordine ad una eventuale cessazione dell’occupazione prima della formale dichiarazione di cessazione (formale dichiarazione che comunque non vi è stata) va notato che certo essa non può esaurirsi, come avvenuto nel caso di specie, nella semplice produzione di un contratto di locazione, oltretutto stipulato forse con famigliari del legale rappresentante della T. srl, T.A. (tale T.G., classe (omissis) risulta A.U. della società S. srl): il contratto, sotto l’articolo 6, contiene disciplina relativa all’esecuzione dello stesso, che non è stato dimostrato minimamente sia stata osservata. Così non risulta che vi sia stata la formale consegna dei beni, che sia stato redatto il previsto verbale di consegna dei beni oggetto del rapporto di locazione, che siano state approntate dal conduttore le previste utenze idrica e per l’energia elettrica, utenze evidentemente indispensabili per il funzionamento e l’uso del compendio immobiliare. Ecco la prova tangibile che la parte avrebbe dovuto fornire. Né l’esecuzione del contratto è stata dimostrata per altra via (ad esempio, per la via più ovvia ossia tramite il pagamento del corrispettivo della locazione), mentre è interessante rilevare come tale contratto sia stato stipulato verosimilmente in una situazione di crisi della T. srl, fallita non molto tempo dopo, nel 2016.”

TARI – Violazioni ultrannuali e cumulo giuridico

“La Commissione osserva che il meccanismo del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie prevede l’irrogazione di un’unica sanzione per la pluralità di violazioni commesse dal medesimo contribuente, determinata applicando alla sanzione prevista per la violazione più grave gli aumenti previsti dalla legge. Pertanto quando l’illecito continua ripetutamente in relazione alla medesima imposta ma in più periodi d’imposta la continuazione della violazione rientra nella disciplina del comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. “

TARSU – Cassazione – Ordinanza 13486 del 18/5/2019 – Violazioni ultra annuali – Sanzione ripetibile ogni anno

La liquidazione della TARSU si basa su elementi acquisiti a seguito di denuncia da parte del contribuente, che nel corso degli anni possono essere soggetti a variazione e modificazione, con la conseguenza che la omessa denuncia deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, a ciascuno degli anni solari, corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex art. 12comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Questa Corte (Cass.26434/2017) ha affermato il seguente principio di diritto: la sanzione va applicata anche per gli anni successivi al primo, con riferimento ad ogni singolo anno di imposta, potendosi applicare per violazione della stessa indole riferite a periodi di imposta diversi, l’istituto della continuazione, ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

TARI – Impossibilità di produrre rifiuti – Desumibile solo da elementi oggettivi e permanenti – Cassazione – Ordinanza n.26637 del 10/11/2017

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l’opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell’attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per interno nell’ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc. ), inoltre tale classificazione costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito” (Cass. n. 26725 del 2016). Al riguardo, questa Corte, con sentenza n. 2814 del 2005 ha esplicitamente affermato che «i magazzini, qualora siano destinati al ricovero di beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, concorrono all’esercizio dell’impresa e vanno perciò riguardati come aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita».