tariffe canone unico

CANONE UNICO – Gli Enti sono tenuti ad applicare la riduzione ad un quarto delle tariffe di occupazione del sottosuolo

Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Provincia non vanta una potestà discrezionale di graduare ad libitum le tariffe secondo criteri propri, determinati arbitrariamente, dovendo esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei principi posti dall’art. 1, co. 816, della legge finanziaria del 2019 e dei principi dell’ordinamento a tutela e promozione della produzione di energia elettrica da FER, che sono a fondamento di una tariffa standard, cioè di una tariffa ordinaria.

Pertanto, la Provincia di Foggia, al fine assicurare il gettito garantito dai canoni e dai tributi precedenti, avrebbe dovuto, innanzitutto, recepire il prescritta tariffa annua standard di € 30,00 per le occupazioni soprassuolo e di € 7,50 per le occupazioni del sottosuolo; solo ed esclusivamente nel caso in cui tali tariffe di legge non avessero garantito un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti dal CUP, avrebbe potuto legittimamente aumentare – in modo proporzionale – la prescritta tariffa standard annua rispetto a tutte le varie tipologie di occupazione – nessuna esclusa né esentata – così da garantire l’invarianza del gettito.

L’oggettiva esigenza di assicurare l’invarianza del gettito non può essere perseguita in danno di una sola delle categorie produttive assoggettate al CUP, ma deve proporzionalmente incidere su tutte le categorie produttive e in ordine a tutte le tipologie di occupazioni di suolo pubblico, così da evitare ingiustificabili disparità di trattamento.

CANONE UNICO – La tariffa “standard” non può essere considerata anche tariffa “massima” – TAR CA – Ordinanza cautelare 586 del 23/7/2021

Considerato che la L. 160/2019 ha istituito, in materia di affissioni pubblicitarie, il “canone unico” dall’1.1.2021 (art. 1 comma 837);

Ritenuto, nell’ambito della valutazione tipica della fase cautelare, che in capo al Comune sussiste anche un potere di variazione delle tariffe (facoltà che è stata espressamente fatta salva dal legislatore con il comma 817 dell’art. 1 della L. 160/2019), con possibilità di legittima graduazione;

considerato che il principio della potestà regolamentare assegnato ai Comuni è generale e in materia di concessione di tributi trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose,…cfr ord. CS n. 4989 del 28 agosto 2001, richiamata nella risoluzione n. 3/DF del 17.4.2020 del MEF)

ritenuto che la tariffa “standard” non può essere considerata anche tariffa “massima”;

ritenuto che il regolamento comunale ha individuato criteri dotati di ragionevolezza in considerazione dell’effetto e del “peso” che scaturiscono dal messaggio di trasmissione della pubblicità;

considerato legittima la volontà, tradotta in Regolamento, di evitare un “appiattimento” rispetto a situazioni oggettivamente diverse, considerando la classificazioni delle strade, la tipologia della pubblicità (opaca o luminosa), la durata, assicurando un maggior gettito nelle vie con maggior passaggio e, quindi, recepimento del segnale;

per quanto attiene la questione di costituzionalità della norma “fonte” il Collegio ritiene che non sussistano gli estremi invocati di dubbio in ordine alla validità della citata disposizione nazionale del 2019 di riforma del canone unico.