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TARSU – Cassazione – Ordinanza 29020 del 17/12/2020 – Parcheggio in concessione – Dovuta

Questa Corte, proprio con riferimento a fattispecie analoga, ha affermato che, «in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dal solo fatto oggettivo

TARSU – Cassazione – Ordinanza 27630 del 3/12/2020 – Garage e parcheggi – Dovuta

“Con particolare riferimento agli immobili adibiti a garage Cass. n. 1711 del 2017, richiamando Cass. civ. Sez. VI-5, n. 33/15 (conf. Cass. un. 18022/13 e 17634/04) ha ritenuto che «in virtù del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, arti. 62 e 64, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione». 

RIFIUTI/TARSU – Tariffe – Parcheggio scoperto e scoperto – Non assimilabilità – Cassazione – Ordinanza 16686 del 21/6/2019

L’area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di “species” a “genus” e dovendosi escludere l’esimente di cui all’ad. 62, comma 2, del d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507 per inidoneità dell’area a produrre rifiuti, essendo la stessa luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass. 2754/2012), non può essere totalmente equiparata all’area coperta.. “

TARSU – Cassazione – Ordinanza 13486 del 18/5/2019 – Violazioni ultra annuali – Sanzione ripetibile ogni anno

La liquidazione della TARSU si basa su elementi acquisiti a seguito di denuncia da parte del contribuente, che nel corso degli anni possono essere soggetti a variazione e modificazione, con la conseguenza che la omessa denuncia deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, a ciascuno degli anni solari, corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex art. 12comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Questa Corte (Cass.26434/2017) ha affermato il seguente principio di diritto: la sanzione va applicata anche per gli anni successivi al primo, con riferimento ad ogni singolo anno di imposta, potendosi applicare per violazione della stessa indole riferite a periodi di imposta diversi, l’istituto della continuazione, ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

RIFIUTI – TARSU – Cassazione – Centri commerciali – Spazi comuni – Dovuta dal gestore – Sentenza 26201 del 18/10/2018

“In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i “centri commerciali integrati” (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall’art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale contrappone colui dal quale “la tassa è dovuta” (comma 1) a colui che ne “è responsabile” (comma 3), nonché dal soppresso comma 4 del medesimo articolo, che prevedeva l’obbligo del responsabile di presentare al Comune l’elenco dei singoli occupanti, all’evidente scopo di consentire all’amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo”. Il gestore dei servizi comuni all’interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della Tarsu.