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RIFIUTI – TARSU – Rifiuti tossici, speciali e nocivi – Tassabilità – Cassazione – Ordinanza 21250 del 13/9/2017

l’ordinaria produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi, non comporta che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti dalla TARSU, in quanto ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal richiamato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, disposizione la quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell’ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producano rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari, l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali (Cass. n. 5377/2011).

RIFIUTI – Civile abitazione adibita anche ad attività professionale – Tassabilità – Cassazione – Ordinanza 21234 del 13/9/2017

“Occorre rilevare che, in ordine al presupposto TARSU, l’art. 62, comma 4, del d. Igs. n. 507 del 1993 dispone che “nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata”

RIFIUTI/TARSU – Denuncia ultrattiva – Cassazione – Ordinanza 19201 del 2/8/2017

Dalle norme si desume che il rapporto tributario relativo alla TARSU è comunque connesso (salvi gli accertamenti dell’ente impositore) ad una dichiarazione ultrattiva (perché con “effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate”) del contribuente, efficace sino a successiva denunzia di variazione ovvero ad accertamento dell’ente.

RIFIUTI/TARSU – Parcheggio centro commerciale – Tassabile – Cassazione – Ordinanza n.18500 del 26/7/2017

La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui, in tema di Tarsu, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, prevede che l’imposta è dovuta per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti ( Cass. n. 18054 del 14/09/2016). L’art. 62, comma 2, citato, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti – fra l’altro – “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l’onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l’esenzione ( Cass. n. 5047 del 13/03/2015 ).