tassa rifiuti

TARSU – Edifici di culto – Esenzione – Condizioni – Cassazione – Sentenza 8087 del 23/4/2020

…”Per cui, va data continuità all’indirizzo di questa Corte, secondo cui le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della T.A.R.S.U., lo fanno sempre perché ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti», non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l’esenzione dalla tassa (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4027; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2017, n. 13740; Cass., Sez. 6″, 19 dicembre 2018, n. 32789; Cass., Sez. 5″, 13 marzo 2019, n. 7153; Cass., Sez. 5″, 3 maggio 2019, n. 11679; Cass., Sez. 5^, 1 agosto 2019, n. 20752).”…

Rifiuti Vettori di Vecteezy

RIFIUTI – Attività stagionale – Riduzione – Prova a carico del contribuente – Cassazione – Ordinanza 1998 del 24/1/2019

Va precisato al riguardo che, in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani, il d. Igs. n. 507 del 1993 contempla, all’art. 66, dei temperamenti dell’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dalla lett. b) del co. 3 di tale disposizione. Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacché la norma succitata – ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area – dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19173 del 23/09/2004; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18862 del 20/09/2004; Cass. 19459/03, 19173/04). La possibilità di addurre la stagionalità dell’attività in sede processuale, ove non preceduta da apposita denuncia al Comune, si doveva perciò ritenere preclusa.

RIFIUTI – Aree autostradali – Escluse da tassazione – Cassazione – Ordinanza 1341 del 18/1/2019

Nell’ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze, l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell’autostrada, il quale, in base all’art. 14 del codice della strada, è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni che sono pertanto privi di qualsivoglia potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo tale potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.” (Cassazione civile sez. trib. del 09 marzo 2011n. 5559). La pronuncia ora richiamata ha chiarito che l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica è esclusa dalla competenza comunale. 

TARSU – Cassazione – Sentenza 33425 del 27/12/2018 – Imballaggi terziari – Tassabili

Ne deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari non possono es­sere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani. Ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i ri­fiuti speciali, che è quella dettata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destina­zione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (Cass. n. 5377 del 30.11.2011; Cass. n. 4793 del 2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016), tenendo conto dei relativi regolamenti comunali. 

Nel caso di imballaggi secondari è previsto dall’art. 21, comma 7, del decreto Ronchi l’esonero dalla privativa comuna­ le qualora sia provato l’avviamento al recupero. In tal caso, l’operatore economico ha l’onere di dimostrare l’effettivo e cor­retto avviamento al recupero attraverso valida documentazio­ne, comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizza­ ti a detta attività in base alle norme del d.lgs. n. 22 del 1997 e si determina, allora, non già la riduzione della superficie tassa­ bile, prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria de­ terminata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di propor­zionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recu­pero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente dall’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal d.P.R. n. 15 del 1999, art. 7, comma 2, il quale, nell’approvare il “metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani”, può, nella fase transitoria, essere applicato dai comuni anche ai fini della TARSU) (Cass. n. 9731 del 2015).