Ne deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani. Ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (Cass. n. 5377 del 30.11.2011; Cass. n. 4793 del 2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016), tenendo conto dei relativi regolamenti comunali.
Nel caso di imballaggi secondari è previsto dall’art. 21, comma 7, del decreto Ronchi l’esonero dalla privativa comuna le qualora sia provato l’avviamento al recupero. In tal caso, l’operatore economico ha l’onere di dimostrare l’effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione, comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizza ti a detta attività in base alle norme del d.lgs. n. 22 del 1997 e si determina, allora, non già la riduzione della superficie tassa bile, prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria de terminata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente dall’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal d.P.R. n. 15 del 1999, art. 7, comma 2, il quale, nell’approvare il “metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani”, può, nella fase transitoria, essere applicato dai comuni anche ai fini della TARSU) (Cass. n. 9731 del 2015).
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