tassa rifiuti

TARSU – Cassazione – Ordinanza 31307 del 4/12/2018 – Campeggio – Aree scoperte – Riduzione – Prova a carico del contribuente

...Tuttavia, poiché ai sensi dell’art. 62, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – che costituisce previsione di carattere generale – la Tarsu è dovuta per il mero fatto che si occupino o si detengano locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma secondo del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l’ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall’anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima.(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15867 del 13/08/2004). Nella specie non risulta che la società contribuente abbia provato, attraverso elementi obiettivamente rilevabili o idonea documentazione, il suo diritto ad ottenere una riduzione della tassazione oltre la misura percentuale del 50% già riconosciuta dal Comune, con riguardo alla superficie tassabile, in considerazione della difficoltà di procedere a un’esatta misurazione delle aree praticabili, produttive di rifiuti destinati a verde, aventi funzione ornamentale, o di isolamento delle piazzole…

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TARSU – Cassazione – Ordinanza 31287 del 4/12/2018 – Riduzione tariffaria – Zona non servita – Prova a carico del contribuente

Mette conto, invero, considerare che, l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato – nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente (ovvero lo svolgimento effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana) comporta, ai sensi dell’art. 59, commi 2 e 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta, non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Ora, considerato che con la perizia di parte prodotta in appello il Comune avrebbe inteso provare che l’immobile del contribuente beneficiava del servizio di raccolta di rifiuti poiché era collocato non già in C.da Molarotta ma in C.da Forgitelle, ove asseritamente il servizio veniva svolto regolarmente, la CTR non ha dato conto delle ragioni per le quali, pur alla luce di tale documento, spettava la richiesta riduzione.

TARSU – Cassazione – Ordinanza 22305 del 13/9/2018 – Prescrizione – Quinquennale

…Resta dunque applicabile la diversa prescrizione breve propria del tributo, TARSU, di cui alla cartella sottesa all’avviso d’intimazione di pagamento, che, come più volte questa Corte ha avuto modo di affermare, è quella quinquennale, giusta il disposto dell’art. 2948, n. 4), c.c. (cfr. Cass. sez. 5, 6 aprile 2018, n. 8741; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26942; Cass. sez. 5, 23 novembre 2011, n. 24679; Cass. sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283), essendo la TARSU tributo locale strutturato con prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al suo pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore, senza che sia necessario per ogni singolo periodo contributivo un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi…”

TARSU/TARES – CTR MOLISE – Sentenza 562 del 11/9/2018 – Aree di sosta in gestione – Non dovuta se trattasi appalto

Stando così le cose, non è possibile affermare che detenesse ovvero occupasse le pubbliche vie o le piazze ove erano dislocati i parcheggi a pagamento ( o, meglio ancora, quelle porzioni di strade e piazze destinate a parcheggio a pagamento, nemmeno tutto l’anno e nemmeno per l’intera giornata) indistintamente e contempo­raneamente utilizzate e fruite dal’intera collettività. E’ ben più ragionevole che AIPA effettivamente gestisse piuttosto il servizio di esazione delle tariffe per i par­cheggi a pagamento che il Comune poteva autonomamente quantificare nell’ an e nel quantum ed anche nell’oggetto (mediante l’ampliamento o la diminuzione dei par­cheggi a pagamento). Nè assume valore decisivo il fatto che l’art. 4 del contratto par­li di consegna del servizio o delle aree di sosta, essendo evidente che non si tratta di consegna in senso fisico dì aree che restano nella detenzione della concessionaria del servizio, trattandosi infatti di aree -fruite e fruibili indistintamente da tutta la colletti­vità, senza alcuna reale possibilità di distinzione tra rifiuti prodotti dall’automobilista che parcheggia e quelli prodotti dai passanti o dagli automobilisti in transito.

Quando dunque i parcheggi sono situati lungo le pubbliche vie e le piazze li­beramente e contestualmente fruite dall’intera collettività, non è possibile affermare che il gestore del servizio a pagamento occupi o detenga le relative superfici ai fini dell’imposta sui rifiuti né che i rifiuti prodotti ne!l’area siano a lui attribuibili.

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TARSU – Cassazione – Ordinanza 21780 del 7/9/2018 – Esenzione – Prova a carico del contribuente

Questa Corte ha chiarito come “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio, secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale: in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui era stato escluso l’assoggettamento al tributo in considerazione della mera destinazione dell’immobile, in assenza del concreto accertamento dell’improduttività di rifiuti” (Cass. n. 17622 del 2006); “l’art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base d elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Cass. n. 19469 del 2014).