tassa rifiuti

RIFIUTI – TARSU – Centri commerciali – Soggetto passivo – Cassazione – Sentenza 12745 del 23/5/2018

“In base all’art.63, 3° comma del d.lgs. 507/93: “Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all’interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della Tarsu.”

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RIFIUTI – Tariffa giornaliera – Modalità di calcolo – La posizione della Cassazione

Sul punto in relazione al numero di presenze effettive questa Corte si è già espressa affermando che (Sez. 5, Sentenza n. 8316 del 04/04/2013) “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’utilizzo di una “tariffa convenzionale” stabilita dal regolamento comunale, quale base di calcolo della tassa dovuta dall’esercente il commercio ambulante nel mercato settimanale per l’uso discontinuo di un posto fisso, riferita al  numero dei giorni in cui è consentita la presenza settimanale stessa (e dunque, nella specie, 52 nell’anno), rispetta le prescrizioni dell’art. 77 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che non impone si debba tenere conto, per il criterio della omogenea potenzialità dei rifiuti e ai fini del calcolo, dei giorni di presenza effettiva, posto che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell’area produttiva di rifiuti per il periodo consentito dalla occupazione o dalla detenzione temporanea, anche in ragione dei costi fissi derivanti dalla relativa messa a disposizione.

TARSU – Cassazione – Sentenza n.1963 del 26/1/2018 – Mancata utilizzazione del servizio – Esenzione – Non spetta

“in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente” (Cass. ord. 18022/13; così Cass. ord.14541/15).

RIFIUTI – TARSU – Stabilimenti balneari – Legittime tariffe ad hoc – Cassazione – Ordinanza 22010 del 21/9/2017

…In realtà uno stabilimento balneare si pone come un complesso organizzato di beni e servizi che consentano la fruizione delle attrezzature a supporto della balneazione. Come tale, certamente si distingue da spiaggia annessa a campeggio… La classificazione delle aree oggetto della richiesta di pagamento del tributo, specificamente destinate, nell’ambito del medesimo stabilimento balneare, rispettivamente coperta e scoperta, al servizio della ristorazione appare dunque, rispettosa dei criteri, segnatamente definiti “di massima”, dallo stesso art. 68 del d. lgs. n. 507/1993, per la determinazione delle cosiddette macroaree per gruppi di attività o di utilizzazione.