tassa rifiuti

RIFIUTI/TARSU – Parcheggio centro commerciale – Tassabile – Cassazione – Ordinanza n.18500 del 26/7/2017

La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui, in tema di Tarsu, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, prevede che l’imposta è dovuta per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti ( Cass. n. 18054 del 14/09/2016). L’art. 62, comma 2, citato, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti – fra l’altro – “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l’onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l’esenzione ( Cass. n. 5047 del 13/03/2015 ).

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

TARSU – Cassazione – Ordinanza 18497 del 26/7/2017 – Aree di sosta – Dovuta

Invero L’art. 62, comma primo, del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Tale previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma secondo dello stesso articolo le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Presupposto della Tarsu è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce l’art. 62, comma l, d.lgs. n. 507 cit.. ( cass_7916_2016_tarsu_park); Cass. n. 19152 del 15/12/2003 ).

CONFORMI:

RIFIUTI/TARSU – Superfici operative – Modalità di tassazione – Esenzione – Onere della prova del contribuente – Cassazione – Ordinanza 17293 del 13/7/2017

“…sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali … ma non anche i locali e le aree destinati all’immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti, posta dall’art. 62, comma 1, prima parte. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l’area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1993 (Cassazione civile, sez. trib., 18 dicembre 2003, n. 19461).

TARSU – Cassazione – Sez.V – Ordinanza n. 17312 del 13/7/2017 – Box auto – Tassabilità

Il principio in esame opera anche per i parcheggi privati, che non siano pertinenze dell’abitazione, ricorrendo la medesima ratio della frequentazione da parte di persone (e, cioè, del titolare del veicolo abitualmente parcheggiato), sufficiente a generare la presunzione della produzione di rifiuti. Non può, quindi, ritenersi sufficiente, ai fini dell’esonero dalla tassazione, l’indicazione nell’originaria denuncia della destinazione del locale all’uso di parcheggi. In materia di tarsu, i parcheggi – sia pubblici sia privati – sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti, salva specifica prova contraria, che non può consistere nella destinazione dell’area alla esclusiva funzione di posteggio.

RIFIUTI/TARSU – Alberghi con licenza annuale – Esenzione – Non basta la denuncia di chiusura invernale – Cassazione – Ordinanza 7296 del 13/7/2017

si osserva che, in tema di TARSU, nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre llegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura.