tia

TIA – Il concessionario del servizio RIFIUTI può legittimamente affidare in concessione le attività di accertamento e riscossione

pertanto, la concessione del servizio di accertamento, e di riscossione, del tributo ha costituito svolgimento di un potere che ex lege si raccordava alla posizione del concessionario del servizio di gestione dei rifiuti, così che non sussiste la denunciata nullità dell’affidamento in concessione che è stato operato dalla società (cd. in house) costituita dal Comune (proprio) per la gestione di detto servizio.

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RIFIUTI – Il gettito della TIA,a differenza di quello della TARSU, deve sempre coprire l’intero costo dei servizi

Tale differenza si ripercuote anche sull’entità del prelievo: mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l’intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo, determinata in funzione della situazione finanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993), per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l’integrale copertura del costo dei servizi.

RIFIUTI – Anche in caso di TIA, l’onere della prova per le esclusioni delle superfici, spetta al contribuente

la circostanza che tale norma abbia riguardo alla Tarsu, non ne esclude la rilevanza interpretativa anche con riferimento alla Tia, non solo perché espressiva di una finalità pratica comune all’imposizione ambientale in quanto tale – connotata dall’esigenza non di ricostruire documentalmente un patrimonio ovvero un movimento di affari, quanto di accertare, in una data annualità, l’effettiva e materiale detenzione/occupazione di superfici produttive di rifiuti – ma anche perché relativa ad un tributo (appunto la Tarsu) nei cui confronti la Tia si pone in rapporto di sostanziale continuità, per  natura e caratteri distintivi (cfr. Cass. SSUU n. 23114/2015 e SSUU n. 26268/2016, secondo cui la TIA «non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (…)

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30867 Anno 2021

TIA/TARSU – CTP ME – Sentenza 3317 del 21/12/2020 – Passaggio da TIA a TARSU – Illegittimità

Ringrazio l’Avv. Alessandro Franciò per la preziosa segnalazione

“Infatti, una volta adottato il regime della TIA per il servizio di smaltimento dei rifiuti per gli anni antecedenti al 2009, il Comune di Milazzo non poteva passare alla TARSU e tale richiesta di tributo non poteva nemmeno riguardare l’anno successivo…”