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TARSU/TIA – CTR RM – Sentenza 3779 del 26/11/2020 – Immobile inoccupato – Esenzione – Non spetta

“Si trova affermato da tempo in giurisprudenza che la situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità (ex plurimis Cass. civ. Sez. V, 18/05/2018, n. 12287); tale condizione non ricorre nel caso di immobili che siano di fatto solo inoccupati o sfitti, sebbene potenzialmente idonei ad essere abitati ed utilizzati, anche avendo le utenze (acqua, gas, ed energia elettrica) allacciate e con contratti attivi.”

TARSU/TARES/TIA/TARI – Cassazione – Ordinanza 29391 del 23/12/2020 – Successione delle norme

“Ne consegue, per il periodo oggetto di esame (2009 e 2010), è legittima l’applicabilità della Tarsu da parte del Comune di Frosinone, tenuto conto che era sicuramente nelle facoltà del legislatore prevedere l’ulteriore vigenza di tale tassa, così come era in potestà dell’ente territoriale l’adozione delle deliberazioni regolamentari (G.C. n. 127 del 16/3/2009 e n. 165 del 7/4/2010), per determinare le tariffe Tarsu.”

 

TIA – Cassazione – Ordinanza 28254 del 11/12/2020 – Passaggio da Tarsu a Tia – Caratteristiche e criticità

“Va precisato che nell’ambito della TIA, la tassabilità della superficie aziendale produttiva di rifiuti speciali è ammessa solo nel caso in cui un’apposita delibera dell’ente comunale disponga l’assimilazione ai rifiuti urbani del rifiuto prodotto dalla società per l’aspetto sia qualitativo che quantitativo, sulla base dei criteri che vengono indicati dal D.P.R, n. 158 del 1999.”

RIFIUTI – TARSU/TIA – Denuncia variazione – Irretroattività – Cassazione Sentenza 4602 del 28/2/2018

La finalità di questa disciplina è quella – da un lato – di fare salvo il diritto del contribuente di comunicare in ogni momento all’ente impositore la variazione delle condizioni di applicabilità della tariffa precedentemente emerse; e – dall’altro – di escludere che tale comunicazione possa esplicare efficacia retroattiva. Se il primo scopo della disciplina regolamentare risponde al principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale nei dati di scienza, e non di natura volitivo- negoziale, in essa contenuti, la seconda finalità è conforme all’esigenza di indurre il contribuente alla sollecita presentazione della comunicazione di variazione e, al contempo, di preservare all’ente impositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sulla base dell’attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata. Va osservato che la disciplina regolamentare in esame si pone in linea con quanto stabilito, in sede di normativa speciale, dall’art.66, 5^ co., d.lgs.507/93 (vigente ratione temporis), secondo cui: “Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo”. Si tratta di esclusione legale di efficacia retroattiva delle variazioni aventi ad oggetto, tra l’altro, proprio la riduzione di superficie imponibile ai fini della fiscalità ambientale.”

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TIA – Cassazione – Ordinanza n.3184 del 9/2/2018 – Iscrizione a ruolo – Non necessita previo accertamento

che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, in tema di tassa sui rifiuti, consente ai Comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell’anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza pertanto di una operazione puramente automatica;

che, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, “Dall’esame di questa disposizione emerge chiaramente che il presupposto della sua applicazione e, quindi, del riconoscimento ai Comuni di tale facoltà – che costituisce pur sempre, nel panorama normativo, una eccezione, come tale non suscettibile di applicazioni estensive (Cass. n. 19165 del 2004) – risiede nel fatto che i dati relativi all’iscrizione a ruolo dell’anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possano considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell’Ufficio divenuto inoppugnabile.