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TARI – Impossibilità di produrre rifiuti – Desumibile solo da elementi oggettivi e permanenti – Cassazione – Ordinanza n.26637 del 10/11/2017

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l’opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell’attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per interno nell’ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc. ), inoltre tale classificazione costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito” (Cass. n. 26725 del 2016). Al riguardo, questa Corte, con sentenza n. 2814 del 2005 ha esplicitamente affermato che «i magazzini, qualora siano destinati al ricovero di beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, concorrono all’esercizio dell’impresa e vanno perciò riguardati come aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita».

RIFIUTI – Civile abitazione adibita anche ad attività professionale – Tassabilità – Cassazione – Ordinanza 21234 del 13/9/2017

“Occorre rilevare che, in ordine al presupposto TARSU, l’art. 62, comma 4, del d. Igs. n. 507 del 1993 dispone che “nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata”

RIFIUTI/TARSU – Denuncia ultrattiva – Cassazione – Ordinanza 19201 del 2/8/2017

Dalle norme si desume che il rapporto tributario relativo alla TARSU è comunque connesso (salvi gli accertamenti dell’ente impositore) ad una dichiarazione ultrattiva (perché con “effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate”) del contribuente, efficace sino a successiva denunzia di variazione ovvero ad accertamento dell’ente.