COSAP – Consiglio di Stato – Sez. V – Sentenza n. 5214 del 22/10/2014 – Riparto di giuridisdizione tra “an” e “quantum”
Deve infatti farsi applicazione del criterio costantemente affermato in sede di riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario nella materia di giurisdizione esclusiva relativa alla concessione di beni [ora art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.], secondo cui sono devolute al primo le controversie nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere ricondotti ad una relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (solo per citare le più recenti pronunce rientranti in questo indirizzo, indifferentemente relative anche alle concessioni di servizi pubblici: Sez. III, 28 agosto 2014, nn. 4399, 4401, 4404, 4406, 4408, 4410, 4411; Sez. V, 24 settembre 2014 nn. 4802, 4803 e 4804, 25 luglio 2014, n. 3961; 6 luglio 2012, n. 3963; Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1076, 18 aprile 2011 n. 2375). Inoltre, nell’ambito dell’orientamento in questione si precisa che la giurisdizione del giudice ordinario è esclusa, anche nelle controversie relative alla determinazione del canone concessorio, quando a questo fine vengano in rilievo poteri valutativo – discrezionali dell’amministrazione, sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur.