tosap

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

COSAP – Consiglio di Stato – Sez. V – Sentenza n. 5214 del 22/10/2014 – Riparto di giuridisdizione tra “an” e “quantum”

Deve infatti farsi applicazione del criterio costantemente affermato in sede di riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario nella materia di giurisdizione esclusiva relativa alla concessione di beni [ora art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.], secondo cui sono devolute al primo le controversie nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere ricondotti ad una relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (solo per citare le più recenti pronunce rientranti in questo indirizzo, indifferentemente relative anche alle concessioni di servizi pubblici: Sez. III, 28 agosto 2014, nn. 4399, 4401, 4404, 4406, 4408, 4410, 4411; Sez. V, 24 settembre 2014 nn. 4802, 4803 e 4804, 25 luglio 2014, n. 3961; 6 luglio 2012, n. 3963; Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1076, 18 aprile 2011 n. 2375). Inoltre, nell’ambito dell’orientamento in questione si precisa che la giurisdizione del giudice ordinario è esclusa, anche nelle controversie relative alla determinazione del canone concessorio, quando a questo fine vengano in rilievo poteri valutativo – discrezionali dell’amministrazione, sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur.

#entratelocali #tributilocali #dirittotributario #dirittoamministrativo

TOSAP – Cassazione – Sentenza 13472 del 27/7/2012 – Chiosco senza tenda – Tassabilità

Le non equivoca risultanze di tale rapporto e la mancanza, comunque, di prova della esistenza di pensiline, consente di ritenere assorbite le censure non esaminate dalla CTR che, peraltro, ha rilevato che anche l’eventuale esistenza di tali pensiline, contestata dal Comune, non ne escludesse la tassazione, non potendo essere ricomprese tra i manufatti (balconi verande e simili) che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 2, esclude dall’applicazione della Tosap, avendo anche legittimamente escluso l’applicazione alla fattispecie del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 45, comma 3, concernente le occupazioni temporanee, nonchè del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 2, che prevede la riduzione del 30% per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, circostanze escluse nella fattispecie.