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TOSAP – Occupazione per raccolta firme – Esenzione – Non sussiste – Cassazione – Sentenza 13046 del 24/11/1999

Anche l’occupazione di suolo pubblico con il banchetto per la raccolta firme per i referendum è assoggettabile a Tosap, in assenza  di una esplicita previsione di esonero, a nulla rilevando i principi costituzionali sulla libertà di espressione del pensiero.

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TOSAP – Lavori per conto del Comune – Esenzione – Condizioni e limiti – CASSAZIONE – Sentenza 2782 del 24/3/1999

La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche trova la sua “ratio” nell’utilizzazione che  il  singolo  fa, nell’interesse proprio o di terzi, di un suolo destinato all’uso della generalità; pertanto, deve escludersi l’applicabilità di detto tributo nel solo caso in cui l’occupante sia una impresa  appaltatrice di lavori da eseguirsi su suolo comunale direttamente per conto del  Comune,  sempre che l’occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio  strettamente necessari per il compimento dei lavori (atteso che, in tale ipotesi, l’occupazione del suolo da parte del privato consegue all’obbligo del comune di consegnare all’appaltatore le aree occorrenti per l’esecuzione dell’opera appaltata), e non anche nel caso in cui i lavori medesimi siano stati eseguiti per  conto non del Comune, ma di altro e diverso ente (nella specie, le ferrovie dello Stato).

TOSAP – Esenzioni – Interpretazione restrittiva – CTR PG – Sentenza 98 del 30/4/1998

Massima:
L’esenzione dalla tassa sull’occupazione degli spazi pubblici (TOSAP) prevista dall’art.49 D.lgs. 507/93 lett. a) puo’ avere luogo solo allorquando l’occupazione avvenga, per le finalita’ previste dalla norma, da parte del medesimo Ente pubblico proprietario del terreno. Pertanto in ipotesi di occupazione di suolo comunale per l’esecuzione di lavori appaltati da un Ministero (nella fattispecie: demolizione e rifacimento del tetto di un Monastero) e’ dovuto il tributo TOSAP.