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TOSAP – Alcune pronunce giurisprudenziali 1995/1996/1998

CASSAZIONE ROMA Sentenza 09/11/1995 n.11665 Sez.1

TASSA OCCUPAZIONE AREE – PRESUPPOSTO DITTA APPALTATRICE – LAVORI PER LO STESSO COMUNE

La tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche trova fondamento e presupposto nella utilizzazione del suolo pubblico, destinato all’uso collettivo, da parte di singoli, per propri, esclusivi interessi; sulla base di tale postulato, deve ritenersi non applicabile il tributo in esame nei riguardi di occupazione temporanea di suolo pubblico effettuata da ditta appaltatrice per l’esecuzione di lavori per conto dello stesso Comune (sempreche’ l’occupazione sia limitata al tempo e spazio strettamente indispensabili al compimento dei lavori appaltati), in quanto, in questo caso, l’occupazione del suolo pubblico da parte dell’appaltatore consegue all’obbligo dell’Ente committente di consegnargli l’area necessaria per la realizzazione dei lavori affidati.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI Sentenza 13/11/1996 n.15 Sez.10/P

TOSAP – AREA CONCESSA DIETRO PAGAMENTO AD USO PARCHEGGIO CUSTODITO – ESCLUSIONE DA IMPOSTA

Art.38 Dlg n.507 1993 – Art.7 Dlg n.285 1992

Non e’ assoggettabile alla tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche l’area pubblica concessa dal Comune, dietro pagamento di apposito canone, ai sensi dell’art.7 Dlg 30/04/1992, n.285, per l’attivazione di un parcheggio custodito di autovetture, non sostanziandosi cio’ in una occupazione di suolo pubblico con sottrazione dello stesso all’uso collettivo e costituendo l’eventuale tassazione una evidente duplicazione del canone di concessione gia’ preteso per il servizio di sorveglianza della sosta e per la custodia dei veicoli.

Sentenza 05/07/1995 CDC Sez. n.54 CORTE DEI CONTI

ESENZIONI NON PREVISTE DALLA LEGGE -DELIBERAZIONE COMUNALE -ILLEGITTIMITA’

Art.49 Dlg n.507 1993 – Art.67 Dlg n.507 1993

Si ritiene non legittima la deliberazione con cui il Comune amplia le ipotesi di esenzione da un tributo (nel caso in esame la tassa per l’occupazione di suolo pubblico) previste dalla legge, in conseguenza del principio dell’indisponibilita’ del potere impositivo attribuito ai Comuni. Gli amministratori di tale comune sono responsabili del danno derivante all’Ente dalla mancata entrata.

Sentenza 09/10/1996 CAS Sez.1 n.8827 – CASSAZIONE
TOSAP -CARTELLONI PUBBLICITARI SOSPESI DA TERRA – CALCOLO IMPOSTA

Art.46 Dlg n.507 1993 – Art.47 Dlg n.507 1993

La tassa comunale per l’ occupazione di spazio aereo con oggetto sovrastante il suolo pubblico, nella disciplina di cui agli artt. 194 e seguenti R.D. n. 1175 del 1931 (Testo unico sulla finanza locale), va commisurata, anche con riguardo a tabelloni e cartelli stradali, all’ area della proiezione verticale dell’ oggetto stesso su detto suolo, la quale determina la quantità di terreno occupata sulla base dell’ unità di misura del metro quadrato, senza che assuma rilievo la distanza dei tabelloni o dei cartelli dal suolo.

Sentenza 07/03/1996 TAR Sez.2 n.462

TOSAP -CLASSIFICAZIONE AREE – VINCOLANTE SOLO PER COMUNI CHE NON VI ABBIANO PROVVEDUTO
Art.42 Dlg n.507 1993

L’obbligo dei Comuni di approvare la delibera di classificazione delle aree, sentita la Commissione edilizia e di pubblicare il relativo elenco all’albo pretorio, secondo le prescrizioni dettate dall’art.42 Dlg 15/11/1993, n.507, e’ vincolante per i soli Comuni che non abbiano in precedenza, gia’ provveduto a tale adempimento , ai fini dell’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,.

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PADOVA Sentenza 08/01/1998 n.390 Sez.1

TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) – RILASCIO DI CONTRASSEGNO A RESIDENTI PER USO DI POSTI MACCHINA – ESCLUSIONE DA IMPOSTA

Art.38 Dlg n.507 1993 – Art.7 Dlg n.285 1992

Deve ritenersi illegittima la pretesa del Comune di riscuotere la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche a carico dei residenti in una determinata zona in relazione al rilascio agli stessi di contrassegno che li abilita a far sostare i propri autoveicoli in appositi spazi riservati sulla pubblica via, poiche’ la tassa in esame colpisce le occupazioni effettive di suolo pubblico, mentre il contrassegno rilasciato dal Comune non attribuisce un preciso posto-macchina, ma da’ mero titolo ad occupazioni potenziali ed aleatorie degli spazi disponibili da parte di un numero di autovetture superiore a quello degli spazi a disposizione.

CONSIGLIO DI STATO ROMA Decisione 20/12/1996 n.1572 Sez.5

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE – DA PARTE DI ENTE CHE EROGA SERVIZI PUBBLICI – IMPONIBILITA’ – SUSSISTE

Art.45 Dlg n.507 1993 – Art.46 Dlg n.507 1993

Gli oneri (compresa la relativa tassa) conseguenti all’occupazione di suolo pubblico per l’esecuzione dei lavori di posa di cavi elettrici, da corrispondere al Comune sono dovuti anche dall’Ente nazionale energia elettrica.

Ndr: cfr risoluzione n.137/E/II/4/Q/1409 del 09/06/1997

 

Sentenza 05/07/1995 CDC Sez. n.54 CORTE DEI CONTI
ESENZIONI NON PREVISTE DALLA LEGGE -DELIBERAZIONE COMUNALE -ILLEGITTIMITA’

Art.49 Dlg n.507 1993 – Art.67 Dlg n.507 1993

Si ritiene non legittima la deliberazione con cui il Comune amplia le ipotesi di esenzione da un tributo (nel caso in esame la tassa per l’occupazione di suolo pubblico) previste dalla legge, in conseguenza del principio dell’indisponibilita’ del potere impositivo attribuito ai Comuni. Gli amministratori di tale comune sono responsabili del danno derivante all’Ente dalla mancata entrata.

 

Sentenza 07/03/1996 TAR Sez.2 n.462

TOSAP – PRESUPPOSTO -RIFERIMENTO AD ALTRI PARAMETRI: CAPACITA CONTRIBUTIVA ECC – ILLEGITTIMITÀ

L’art.42 D.Lgs. 15/11/1993, n.507 introducente il criterio di applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in funzione dell’importanza dell’area e dell’ ampiezza della superficie occupata, considera il beneficio ritratto dall’occupante per l’uso esclusivo del suolo pubblico sottratto all’uso collettivo. Si prescinde dal carattere dell’attività svolta e dalla capacità contributiva dell’occupante.

Sentenza 11/03/1996 CAS Sez.1 n.1996 – CASSAZIONE
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE -NOZIONE -GRIGLIA MARCIAPIEDI PER LOCALI SOTTO IL PIANO STRADALE

La tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche é dovuta non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma anche in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale, di cui il tributo rappresenta il corrispettivo. Nel caso di specie, il privato ha sostituito una parte del piano di calpestio con griglie, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo gravato dalla servitù pubblica, godendo, cosi’, di un’utilizzazione particolare dell’area stessa.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PADOVA Sentenza 08/01/1998 n.390 Sez.1
TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) – RILASCIO DI CONTRASSEGNO A RESIDENTI PER USO DI POSTI MACCHINA – ESCLUSIONE DA IMPOSTA

Deve ritenersi illegittima la pretesa del Comune di riscuotere la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche a carico dei residenti in una determinata zona in relazione al rilascio agli stessi di contrassegno che li abilita a far sostare i propri autoveicoli in appositi spazi riservati sulla pubblica via, poiché la tassa in esame colpisce le occupazioni effettive di suolo pubblico, mentre il contrassegno rilasciato dal Comune non attribuisce un preciso posto-macchina, ma dà mero titolo ad occupazioni potenziali ed aleatorie degli spazi disponibili da parte di un numero di autovetture superiore a quello degli spazi a disposizione.

CASSAZIONE ROMA Sentenza 19/05/1998 n.4976 Sez.1

TOSAP – GARAGE SOTTERRANEO – NON COSTITUISCE OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO – DISTINZIONE

Presupposto impositivo per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche é l’occupazione, in maniera reversibile, di qualsiasi natura, effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, con la conseguente sottrazione di suolo pubblico all’utilità collettiva. Pertanto, un garage sotterraneo, manufatto permanente e non destinabile diversamente, se non con la demolizione, pur essendo il tetto costituito dalla sovrastante strada, non realizza l’ipotesi un’occupazione reversibile e temporanea.