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TOSAP – Ambulanti – Riduzione per convenzione – Mancato rispetto – Decadenza

In linea di diritto , è sufficiente osservare che nella convenzione stipulata con il Comune di Quartu, ai sensi dell’art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1993, riportata nell’ avviso di scadenza” emesso dalla concessionaria il 2 gennaio 2017, era previsto che la riduzione della tariffa del 50% sarebbe stata applicata solo se il versamento fosse stato effettuato entro i termini indicati nel medesimo avviso (che articolava il versamento della TOSAP 2017 in quattro rate).
Considerato che, come si è veduto, il ricorrente non ha provveduto al pagamento del dovuto entro i termini indicati, ne deriva come conseguenza che la riduzione invocata non è applicabile. Ne deriva, altresì, che sono dovuti anche sanzioni e interessi, come per legge.”

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TOSAP – Occupazione per conto di IACP – Esenzione – Non dovuta – Cassazione – Ordinanza 24618 del 4/11/2020

“A nulla, pertanto, rileva il fatto che gli alloggi da costruire siano di proprietà dello IACP e che, al termine dell’appalto, anche la gestione di essi tornerà in capo al predetto ente, poiché, nel periodo di durata dell’appalto, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito da una società che agisce in piena autonomia, con finalità di lucro, e non quale mero sostituto dell’Ente stesso. Ne deriva che l’esenzione prevista dall’art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l’occupazione da parte dell’Ente pubblico. Si veda anche Cass. 11689/17; 11886/17; Cass. 19693/18; e da ultimo Cass. 28341/19).”

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TOSAP – Cassazione SS.UU. – Sentenza 8628 del 6/5/2020 – Soggetto passivo il titolare della concessione

… Sulla base di tali premesse, va fissato il seguente principio di diritto: «In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica».

TOSAP – Cassazione – Ordinanza 2653 del 5/2/2020 – Opera pubblica – Esenzione – Condizioni

“L’esenzione prevista in favore del Comune dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 in ragione del carattere eccezionale delle norme di agevolazione tributaria non può trovare applicazione al di là degli stretti confini stabiliti dalla disposizione nella identificazione dei soggetti destinatari (sicché, come ha avuto modo di rilevare questa Corte, tale esenzione nemmeno può essere applicata in favore di una società partecipata dal Comune, quand’anche operante come società in house providing: v. Cass. n. 25300 del 2017

TOSAP – Condotte idriche e fognarie – Tassazione separata

“Da tale premessa ne discende che a fronte di due distinte condutture-fognaria e idrica ,come è nella specie- ad esse non possono che corrispondere due distinte occupazioni di suolo pubblico con conseguente duplice tassazione che non può ritenersi duplicazione per il diverso servizio ma afferente ad una differente occupazione di suolo pubblico… Occorre infatti tenere distinte ai fini in questione la natura unitaria della gestione del servizio, dall’occupazione dello spazio pubblico degli impianti relativo alle condotte fognarie, che si differenzia da quella delle condotte idriche sicché non si può parlare di una duplicazione di tassazione…”