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COSAP/TOSAP – Cassazione – Sentenza 11550 del 2/5/2019 – Rai Way – Canone in misura fissa

“La forfetizzazione di cui alla lettera f), comma l, che si riferisce all’ipotesi speciale delle occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con l’introduzione del criterio del numero di utenti, sottende un riferimento, implicito ma necessario, all’esistenza di una relazione di servizio tra l’occupazione dello spazio pubblico e la fornitura del servizio ai singoli utenti.

Si tratta di un criterio forfettario che permette di prescindere, per ragioni intuitivamente semplificatorie, dall’onerosissimo calcolo analitico della lunghezza dei cavi, sostituendolo con un valore, quello degli utenti serviti, più facilmente conteggiabile, ma ascrivibile alla stessa logica; se l’azienda fornitrice deve servire un certo numero di utenti, raggiungendoli con i suoi cavi, presumibilmente occuperà uno spazio pubblico corrispondente.

Tale criterio non ha invece alcuna base logica se non vi è contatto diretto fra l’azienda e gli utenti, che non vengono affatto raggiunti dai cavi siti nello spazio pubblico e se addirittura non vi è alcun rapporto fra l’azienda e gli utenti, come nella fattispecie.”

SULL’ ARGOMENTO:

TOSAP/COSAP – Consiglio di Stato – Sentenza 2028 del 27/3/2019 – Occupazione difforme – Decadenza – Legittimità

“Va, invero, considerato che un rapporto fiduciario deve comunque sussistere nello svolgimento del rapporto di concessione, atteso che al privato viene attribuita la disponibilità di un bene che è pubblico, conseguendone l’interesse dell’amministrazione a che lo stesso venga utilizzato in conformità del titolo rilasciato e da soggetto che ne garantisca l’osservanza.

La persistenza di tale rapporto si estrinseca nel corretto utilizzo del bene e, dunque, nel rispetto degli obblighi nascenti dal titolo concessorio, conseguendo la sanzione decadenziale all’inadempimento del privato.”

TOSAP – Occupazioni temporanee e permanenti – Criteri distintivi – Cassazione – Sentenza 31718 del 7/12/2018

Secondo la giurisprudenza di legittimità «In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed in base al combinato disposto degli artt. 42, 44 e 45 del d. Igs. n. 507 del 1993, l’occupazione deve essere considerata permanente quando (art. 42, primo comma, lett. c) l’atto di concessione ne prevede l’utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell’area all’uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all’anno. Di converso, va considerata temporanea l’occupazione priva di autorizzazione (art. 42, secondo comma) ovvero (art. 42, primo comma, lett. b)) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all’anno, nonché l’occupazione, anche se di durata superiore all’anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell’occupazione stessa. Ne consegue che la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico oggetto dell’atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell’esatto discrimen legale per qualificare come temporanea, ovvero come permanente, detta occupazione, dovendosi, invece, verificare sempre se l’atto di concessione limiti o meno l’occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell’occupazione> (Sez. 5, Sent. n. 18250 del 2003, Sez. 5, Sent. n. 27048 del 2007).

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CANONI RICOGNITORI E NON – Consiglio di Stato – Sentenza 5862 del 11/10/2018 – Coesistenza con Tosap e Cosap

Ritiene infatti il Collegio che possa trovare applicazione, per omogeneità di ratio, il consolidato principio, elaborato in relazione al canone concessorio non ricognitorio di cui all’art. 27, commi 7 ed 8, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), per cui cui è possibile per l’amministrazione comunale pretendere un canone di concessione per l’uso o l’occupazione delle strade, anche nell’ipotesi in cui per la stessa occupazione sia già corrisposta la Tosap o la Cosap (sul punto, anche Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), laddove tale entrata patrimoniale sia fondata su una specifica disposizione di legge (ex multis, Cons. Stato, V, 26 marzo 2003 n. 1751; IV, 22 aprile 1996, n. 524; II, 18 gennaio 2017, n. 120; V, 2 novembre 2017, n. 5071; V, 31 dicembre 2014, n. 6459). Ai fini descrittivi, va detto che il canone concessorio non ricognitorio è un corrispettivo dovuto ad un’amministrazione come controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico, ed è differente da quello definito ricognitorio, determinato senza tener conto dei parametri del beneficio economico (o del danno arrecato, anche in prospettiva futura) relativi all’occupazione del suolo.

Tale possibilità trova fondamento, in termini generali, innanzitutto nel richiamato nell’art. 27, del d.lgs. n. 285 del 1992, per cui “La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava”. Tale orientamento si fonda, come ricordato dal primo giudice, sulla considerazione della diversità di natura dei due istituti: mentre il canone di concessione trova la sua giustificazione nella necessità per l’ente pubblico proprietario del terreno di trarre un corrispettivo per l’uso esclusivo e per l’occupazione dello spazio concessi contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a soggetti terzi (corrispettivo che può anche corrispondere, in tutto o in parte, al ristoro per l’eventuale deminutio patrimoniale patita dall’amministrazione in conseguenza dell’uso del bene fatto dall’utilizzatore), la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche è istituto di diritto tributario, dovuta al Comune quale ente impositore al verificarsi di determinati presupposti, ritenuti dal legislatore indici seppure indiretti di capacità contributiva.

Ne consegue che al canone concessorio non può essere attribuita natura di prestazione patrimoniale imposta, e quindi non ha fondamento la censura di violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.

TOSAP – Occupazioni permanenti con cavi condutture ed impianti

TOSAP – Occupazione con cavi, condutture ed impianti – mancanza della concessione – irrilevanza – debenza del tributo – nell’individuazione del soggetto passivo rileva l’occupante e l’utilizzatore di fatto.  

 

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