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TOSAP/COSAP – Viadotti Autostradali – Esenzione – Non spetta – Cassazione – Ordinanze 1963/1964 del 25/7/2018

Parte ricorrente, anche attraverso la memoria, sollecita la revisione del suddetto orientamento, ma le considerazioni addotte non appaiono all’uopo convincenti. Quelle che tendono a ricondurre l’occupazione allo Stato risultano, infatti, non in linea in primo luogo con la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o agevolazioni (cfr., tra le molte, più di recente, Civile Sent. Sez. 5 Num. 8869 Anno 2016; Civile Sent. Sez. 5 Num. 7037 Anno 2014, presupposto interpretativo condiviso da ultimo anche da Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, con l’interpretazione di questa Corte dell’art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui l’esenzione per lo Stato e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale, Cass. sez. 5, 6 agosto 2009, n. 18041), nel caso di specie non risultando quindi pertinenti i richiami di parte ricorrente alla giurisprudenza che riconduce allo Stato l’occupazione quale ente appaltante delle opere di realizzazione autostradale. Non può, peraltro, condividersi la configurazione della Società Autostrade unicamente come longa manus dell’ente concedente, nel caso di specie l’Anas, inteso dalla ricorrente come ente riconducibile allo Stato soprattutto in relazione alla sua natura giuridica di Amministrazione autonoma al tempo dell’affidamento delle opere in concessione, non potendo invero non condividersi quanto specificamente evidenziato nelle succitate pronunce del 2017 di questa Corte riguardo al fatto che la Società Autostrade, titolare di concessione per la progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, ne ricava dalla gestione il diritto di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione.

CONFORMI:

TOSAP – CTR Marche – Sentenza 270 del 17/5/2018 – “Grotte” – Tassabilità

Deve al riguardo ricordarsi l’ormai costante orientamento della Suprema Corte secondo cui devono individuarsi i beni demaniali o patrimoniali indisponibili anche tra quelli che sono tali in quanto “funzionali rispetto agli interessi della collettività”. In particolare la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3811 del 16.2.2011 ha affermato che “dall’applicazione diretta degli artt. 2, 9 e 42 della Costituzione si ricava il principio della tutela dell’umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato Sociale, anche nell’ambito del “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per la classificazione legislativo-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della proprietà dello Stato, ma anche con riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività che per tale loro destinazione, appunto alla realizzazione dello Stato Sociale, devono ritenersi “comuni”, prescindendo da titolo di proprietà, risultando così recessivo l’aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività”. In base a tali principi esposti dalla Suprema Corte, l’inserimento delle aree in oggetto tra quelle sottoposte al tutela paesaggistica, oltre a tutti gli elementi già sottolineati dalla CTR L’Aquila e dalle successive sentenze della CTP Ancona, rendono evidente come sussista nel caso di specie la sussistenza del presupposto della TOSAP individuato dall’art. 38 del D.Lvo 507/1993…

COSAP – Cassazione – Ordinanza 10499 del 3/5/2018 – Coesistenza con altri canoni – Legittimità

Resta da affrontare il problema della compatibilità del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con altri canoni concessori. Questa Corte, seppur in tema di TOSAP, ha dato risposta favorevole al quesito, affermando che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è compatibile (art. 17, comma sessantatreesimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127) con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento del tutto diversi dal primo, ed è, quindi, dovuta dal concessionario, a meno che il Comune non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla (Sez. 5, Sentenza n. 23244 del 27/10/2006 Rv. 594956). Questo principio, di carattere generale, ben può valere anche con riferimento al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 31 della legge n. 448 del 1998.

 

TOSAP – CTR LIGURIA – Sentenza 483 del 24/4/2018 – Autostrade – Esenzione – Non dovuta

Ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 507/93, il presupposto impositivo della TOSAP è costituito dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, indipendentemente dall’esistenza o meno di una concessione od autorizzazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/93, sono soggette alla tassa le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Un viadotto autostradale sopraelevato comporta la sottrazione o la limitazione dell’uso del suolo pubblico da parte della società che lo ha in gestione la rete autostradale e realizza, perciò, una occupazione di fatto che è tassabile ai fini TOSAP; inoltre, il viadotto autostradale costituisce un “impianto” ai fini dell’art. 38 cit. in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l’utilità ed impedisce l’utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e finanche l’utilizzo agricolo riferito a determinate colture. Né alla società che ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza di apposita concessione può essere applicata l’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/93, in quanto non si configura un’occupazione da parte dello Stato: infatti, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.

CONFORMI:

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TOSAP – Cassonetti rifiuti – Esenzione – Non applicabile – Cassazione – Ordinanza 2312 del 30/1/2018

Torna, la Suprema Corte, ad esprimersi ancora una volta sulle invocate esenzioni ai fini Tosap per occupazioni realizzate con cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Riconfermando l’univoco orientamento già espresso in numerose occasioni, la VI Sezione ribadisce la debenza del tributo in assenza dei requisiti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 507/93.

 

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2312 Anno 2018

Questa Corte ha già avuto occasione di recente di affermare, in controversia analoga tra le stesse parti riferita all’anno d’imposta 2004 (cfr. Cass. sez. 5, 12 maggio 2017, n. 11883) la correttezza di detta statuizione, in ragione del fatto che il demanio comunale non costituisce oggetto dell’intervento appaltato ed in quanto «l’occupazione effettuata dalla società con gli impianti adibiti al servizio in questione non rientra neppure nell’ipotesi di cui all’art. 49, lett. e) del d. lgs. n. 507/1993», norma di stretta interpretazione, «che subordina l’esenzione dal tributo al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al Comune al termine del rapporto concessorio» (in termini analoghi cfr. Cass. sez. 5, 11 giugno 2004, n. 11175), ipotesi pacificamente non ricorrente nella fattispecie in esame.
D’altronde, la dedotta mancanza di un interesse economico della ricorrente in ragione della destinazione a pubblico servizio non è compatibile con la natura lucrativa dell’attività d’impresa svolta dalla ricorrente medesima.
Ne consegue la legittimità della decisione impugnata che, in conformità ai precedenti di questa Corte richiamati dalla CTR (Cass. sez. 5, 29 luglio 2009, n. 17591; Cass. sez. 5, 21 giugno 2004, n. 11553; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2004, n. 238; cfr. anche, più di recente, Cass. sez. 5, 27 settembre 2017, n. 22490), ha inteso il concetto di occupazione quale presupposto del tributo in esame in senso oggettivo, implicante il solo fatto della relazione materiale instaurata con la cosa, prescindendo, quindi, oltre che dal contenuto, dal titolo stesso che eventualmente ne disciplini l’utilizzazione.