tributi locali

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Legittimo affidamento – Tributo comunque dovuto – Cassazione – Ordinanza 8548 del 27/3/2019

Il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori e accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass. 9 gennaio 2019, n. 370; Cass. 25 marzo 2015, n. 5934).

Il principio di buona amministrazione impone dunque di richiedere l’imposta per i periodi pregressi e nei limiti della decadenza, dove il legittimo affidamento avrebbe potuto, semmai, valere ai fini delle sanzioni…

TRIBUTI LOCALI – Prescrizione – E’ quinquennale – Cassazione – Sentenza 30362 del 23/11/2018

Invero, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente,  ai sensi dell’art. 2948. n. 4, e.e., sì come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica).

TRIBUTI LOCALI – Cassazione – Sentenza 27577 del 30/10/2018 – Accertamento – Responsabile Procedimento – Omessa indicazione – Non è motivo di nullità

…l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall’art. 7, I. n. 212 del 2000, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, nella I. n. 31 del 2008, applicabile peraltro soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass. S.U. n. 11722/2010), e che gli unici requisiti richiesti per l’emissione dell’avviso di accertamento, atto impositivo mediante il quale viene formalmente azionata la pretesa nei confronti del contribuente, sono quelli che consentono alla parte incisa di prendere conoscenza degli elementi di fatto e di diritto sui cui il credito tributario si fonda, la cui rispondenza al modello legale è stata positivamente verificata dai giudici di primo e secondo grado.

CONFORMI: